Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, gia' ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.
Art. 1.
Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.