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Determinazione della misura dell'indennita' di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione tecnica, nonche' della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La misura dell'indennita' di studio spettante a decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, ai professori incaricati di insegnamento nelle universita' e negli istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, e' stabilita come segue:
Indennita mensile Lire

1. - Professori incaricati nelle universita e
negli istituti di istruzione superiore......... 8000
2. - a) Assistenti universitari di ruolo..... 6000
b) Assistenti universitari incaricati... 3500
3. - a) Assistenti universitari di ruolo con
funzioni di aiuto.............................. 8000
b) Assistenti universitari incaricati
con funzioni di aiuto.......................... 5000
4. - Personale scientifico degli osservatori
astronomici e vesuviano........................ 7000
5. - a) Personale di vigilanza di ruolo nei
convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica:
censori.............................. 4250
prefetti di disciplina............... 3000
b) Personale di vigilanza non di ruolo
nei convitti annessi agli istituti d'istruzione
tecnica:
censori.............................. 2500
prefetti di disciplina............... 2000
6. - a) Personale assistente e tecnico di
ruolo negli istituti di istruzione artistica... 4250
b) Personale assistente e tecnico non di
ruolo negli istituti di istruzione artistica... 2500
7. - a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo
negli istituti di istruzione tecnica........... 4250
b) Insegnanti tecnici pratici non di
ruolo negli istituti d'istruzione tecnica...... 2500

Art. 2.


Le indennita' di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra loro, ne' con indennita' accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento piu' favorevole.

Art. 3.


Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

Art. 4.


Al personale tecnico pratico negli istituti d'istruzione tecnica ed artistica e' inoltre attribuito; a decorrere dal 1 luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria, corrispondente ad un quinto della indennita' di studio.

Art. 5.


Alla copertura della spesa di complessive lire 1.000.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1949-50, sara' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge di variazione al bilancio per l'esercizio predetto (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI