Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da Scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO N. 133))