Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi.
Art. 1.
E' abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato, nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.