Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire per opere patrimoniali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.
La predetta autorizzazione e' concessa in luogo di quella accordata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 877, che elevava fino al limite di 50 miliardi di lire l'ammontare del mutuo che, giusta il decreto legislativo di Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, l'Amministrazione ferroviaria era stata autorizzata a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Art. 2.
Il ricavo dei mutui autorizzati col precedente art. 1 e' da impiegarsi esclusivamente in lavori e forniture occorrenti per l'elettrificazione delle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale.
Art. 3.
I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreti dello stesso Ministro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; le rate per essi dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per interessi e ammortamento faranno carico al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.
Art. 4.
Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.
Art. 5.
La scadenza delle prime rate d'ammortamento dei mutui contratti nell'esercizio 1949-50 e di qualunque altro pagamento dipendente dalla stipulazione dei predetti mutui dovra' essere fissata in data non anteriore al 1 luglio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI