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Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.629.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.

Art. 2.


Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verra' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute - nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 3.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI