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Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

Articolo unico.



Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo)) gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".