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Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Art. 1.


E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.