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Maggiorazione del contributo ordinario annuale a favore dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) per l'esercizio finanziario 1949-50.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.

Art. 2.


Alla maggiore spesa di L. 6.990.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 viene fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI