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Approvazione della convenzione con la ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato.

Art. 21

Art. 21.


Per gli obblighi che assume con la presente convenzione la Ditta avra' diritto:
1. Ad esigere il corrispettivo delle spese da essa sostenute in relazione all'art. 4:
a) un compenso annuo di Lit. 5.800.000 da corrispondersi a rate bimestrali posticipate qualora nel corso dell'anno venga collaudato presso lo stabilimento di La Spezia, un quantitativo di cavo medio, interamente allestito dalla Ditta, compreso fra 120 e 210 km. qualunque sia l'ente pubblico o privato, italiano o straniero, che abbia effettuato l'ordinazione. (Poiche' per la produzione dei 167 km. di cavi compresi nell'assortimento base di cui all'art. 4 vengono impiegati 210 km. di anima, si e' convenzionalmente stabilito che la produzione annuale venga riferita a "cavo medio" intendendosi per
esso un cavo per la cui fabbricazione occorrono
210
Km. ----- = 1,255 di anima per ogni km. di cavo prodo
tto.
167


Nella tabella di cui all'allegato C sono indicati i coefficienti di riduzione a cavo medio per tutti i tipi di cavo fabbricabili);
b) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 75 e 120 km. il compenso annuo verra' portato a Lit. 9.000.000 e se non raggiungesse i 75 km. a Lit. 12.000.000;
c) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 210 e 300 km. il compenso annuo verra' ridetto a Lit. 3.800.000 e se superasse i 300 km. a Lit. 2.200.000:


d) la liquidazione delle rate bimestrali in pagamento del compenso di cui si tratta, verra' fatta in base all'ammontare previsto al punto a); entro i primi due mesi dell'anno successivo si procedera' all'accertamento dell'esatto compenso dovuto e all'eventuale conguaglio.
2. Ad esigere per ogni campagna effettuata con la nave "Rampino":
a) un compenso fisso di Lit. 110.000 per la preparazione imbarco e sbarco del materiale vario quando questo non superi le 14 tonn.
b) un compenso extra in relazione al maggior peso del materiale imbarcato e un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale sbarcato, rispetto al peso indicato nel presente punto a) espressi ciascuno dalla formula:


(compenso per peso base)
------------------------- x (2 peso base)
(maggior peso)


c) un compenso di Lit. 1200 per ogni tonnellata di cavo imbarcato oppure sbarcato, assumendosi per peso del cavo quello teorico risultante dai capitolati tecnici.
3. Ad esigere, sempre quando si faccia uso della nave "Rampino", un compenso fisso di Lit. 46.567 al giorno, comprensivo anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito a bordo oltre le 8 ore normali. Tale compenso viene corrisposto dal giorno di partenza della nave da La Spezia al giorno del ritorno, detti giorni inclusi.
Se la nave non tornasse a La Spezia si applichera' l'articolo 16.
Qualora in luogo della nave "Rampino" si Impieghi altro natante, il compenso fisso giornaliero per la campagna verra' modificato in proporzione al numero degli operai imbarcati.
4. Al rimborso totale delle somme spese per i materiali di consumo impiegati nella campagna e per quelli necessari alla manutenzione del materiale cablomarinaresco di proprieta' dello Stato affidata in custodia alla Ditta, aumentate del 20% in base alla tabella concordata tra la Ditta ed il Ministero all'inizio di ogni campagna.
5. Al rimborso delle eventuali spese Incontrate a terra ove nel corso di ogni campagna il personale venisse sbarcato per svolgere lavori a terra inerenti alla campagna stessa.