Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprieta', ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, e' concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.
Il concorso alla spesa e' concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.
Art. 2.
Il concorso alla spesa e' corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.
Art. 3.
Il concorso alla spesa sara' della meta' di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata, dagli interessati e delle indagini eseguite.
Art. 4.
Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non e' cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
Art. 5.
Per l'accertamento della spesa di cui al precedente art. 3, saranno considerati di massima:
a) la paga degli operai;
b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.
Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.
Art. 6.
Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verita', e' punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.
Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente art. 1.
Art. 8.
La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.
Art. 9.
La spesa relativa all'applicazione della presente legge fara' carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - ALDISIO - SEGNI - D'ARAGONA - MARAZZA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI