Modificazione al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, relativa all'elevazione del limite del credito infruttifero, inscritto in conto corrente postale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito dal seguente:
"I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1950
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI