Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.
Art. 1.
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1950.