Revisione delle tabelle organiche degli Enti pubblici locali e conferimento dei posti disponibili al personale avventizio.
Articolo unico.
Gli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99.