Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime.
Art. 1.
Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.