Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
Art. 1.
Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, e' prorogato al 30 giugno 1052.