Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Valle Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il comune di Isola Gomacina e' soppresso.
Art. 2.
I comuni di Colonno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231.
Art. 3.
Il comune di Carugo Arosio e' soppresso.
Art. 4.
I comuni di Corugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563.
Art. 5.
I comuni:
a) Magreglio e Barni, aggregati a quello di Civenna con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222;
b) Novedrate, aggregato a quello di Carimate con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2195;
c) Vercana e Livo, aggregati a quello di Domaso con regio decreto 9 aprile 1928, n. 911;
d) San Nazzaro Val Cavargna, aggregato a quello di San Bartolomeo Val Cavargna con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2373;
e) Bulgarograsso e Veniano, aggregati a quello di Appiano Gentile con regio decreto 16 settembre 1927, n. 1853;
f) Locate Varesino, aggregato a quello di Seprio con regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971;
g) Dorio, aggregato a quello di Dervio con regio decreto 11 settembre 1927, n. 2506;
h) Bene Lario, aggregato a quello di Grandola ed uniti con regio decreto 4 settembre 1927, n. 1744;
sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei predetti decreti di aggregazione.
Art. 6.
Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonche' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Art. 7.
Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Valcavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervi e Grandola ed uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale in servizio presso i Comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuite posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI