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Autorizzazione al Ministro per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie.

Art. 1.


E' data facolta' al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.
Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, numero 1220, e' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'art. 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa.