Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna addi' 10 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.
Convenzione valori bollati rivenditori secondari Sardegna
Art. 1
Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.
Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze, prof. Ezio Vanoni, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari, rappresentato dal suo presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze consente all'istituto di credito agrario
per la Sardegna di effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro.
E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la
distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.
Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze, prof. Ezio Vanoni, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari, rappresentato dal suo presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:
Art. 1.
Il Ministero delle finanze consente all'istituto di credito agrario
per la Sardegna di effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Cagliari, Sassari e Nuoro.
E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la
distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.
Art. 2
Art. 2.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume il detto
servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume il detto
servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.
Art. 3
Art. 3.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di
istituire, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.
Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore
della presente convenzione, dotera' i detti magazzini di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 120.000.000, come da apposito dettagliato elenco firmato dal rappresentanti delle parti contraenti.
L'ammontare di detta dotazione potra' essere variato con
disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di
istituire, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.
Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore
della presente convenzione, dotera' i detti magazzini di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di L. 120.000.000, come da apposito dettagliato elenco firmato dal rappresentanti delle parti contraenti.
L'ammontare di detta dotazione potra' essere variato con
disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.
Art. 4
Art. 4.
L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di
cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.
L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di
cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.
Art. 5
Art. 5.
Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ti sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ti sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
Art. 6
Art. 6.
L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti
magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
Di tale scorta il detto Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.
L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti
magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.
Di tale scorta il detto Istituto non potra' disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.
Art. 7
Art. 7.
L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.
Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale
dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari.
All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.
Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si
obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.
L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.
Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale
dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari.
All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.
Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si
obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.
Art. 8
Art. 8.
Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di
Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alle Stazioni ferroviarie di Sassari e Cagliari o a quelle Intendenze di finanza per ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.
Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto del detti valori bollati e stampati dalle predette Stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi dal giorno in cui avra' luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.
Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di
Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alle Stazioni ferroviarie di Sassari e Cagliari o a quelle Intendenze di finanza per ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.
Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto del detti valori bollati e stampati dalle predette Stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi dal giorno in cui avra' luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.
Art. 9
Art. 9.
L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori
bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonche' di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo.
Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o
comunque variare la rete di distribuzione del valori bollati quale risulta dall'allegato 4 alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio, L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.
Entro il sesto mese dall'entrata in vigore della presente
convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.
E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i
quantititativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.
L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori
bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonche' di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo.
Qualora l'istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o
comunque variare la rete di distribuzione del valori bollati quale risulta dall'allegato 4 alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio, L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.
Entro il sesto mese dall'entrata in vigore della presente
convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.
E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i
quantititativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.
Art. 10
Art. 10.
Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto
di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:
lire 3,75% lino ad un importo di L. 250.000.000;
lire 3,25% sull'importo eccedente i 250.000.000.
Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione del valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 11.
Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto
di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:
lire 3,75% lino ad un importo di L. 250.000.000;
lire 3,25% sull'importo eccedente i 250.000.000.
Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione del valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 11.
Art. 11
Art. 11.
Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 10 e' stato tenuto conto del costo presuntivo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1 luglio 1948, risultante dallo unito prospetto allegato B, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio medesimo, nonche' il costo dei trasporti, delle assicurazioni, delle spese postali e di cancelleria e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.
Alla fine di ogni anno solare, e' consentita, tanto a favore
dell'Istituto, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art.
10 in relazione alle variazioni in piu' o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale calcolato alla data del 1 luglio 1948, nonche' all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati alla data del 1 luglio 1948 in L. 210.000.000.
La prima revisione potra' essere consentita alla data del 31
dicembre 1950 in rapporto al costo del servizio calcolato al 1 luglio 1948 ed all'importo presuntivo dei prelievi risultanti dal precitato allegato B.
L'accertamento del costo del servizio previsto dal comma precedenti
verra' operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.
Non si procedera' a revisione ove da detto accertamento
risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%.
Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvedera' con
decreto del Ministro per le finanze.
Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 10 e' stato tenuto conto del costo presuntivo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1 luglio 1948, risultante dallo unito prospetto allegato B, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio medesimo, nonche' il costo dei trasporti, delle assicurazioni, delle spese postali e di cancelleria e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.
Alla fine di ogni anno solare, e' consentita, tanto a favore
dell'Istituto, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art.
10 in relazione alle variazioni in piu' o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale calcolato alla data del 1 luglio 1948, nonche' all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati alla data del 1 luglio 1948 in L. 210.000.000.
La prima revisione potra' essere consentita alla data del 31
dicembre 1950 in rapporto al costo del servizio calcolato al 1 luglio 1948 ed all'importo presuntivo dei prelievi risultanti dal precitato allegato B.
L'accertamento del costo del servizio previsto dal comma precedenti
verra' operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.
Non si procedera' a revisione ove da detto accertamento
risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%.
Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvedera' con
decreto del Ministro per le finanze.
Art. 12
Art. 12.
La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che
l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato al rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nel rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.
Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle
finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potre' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.
La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che
l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato al rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nel rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.
Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle
finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potre' superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'istituto e' tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.
Art. 13
Art. 13.
L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di
distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanza riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, della entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.
L'istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda la
gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze apposita mente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.
L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di
distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanza riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, della entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.
L'istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda la
gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze apposita mente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 14
Art. 14.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 4.000.000 (valore nominale), in titoli di Stato 5% a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, L'ammontare di detto deposito cauzionale dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.
L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 4.000.000 (valore nominale), in titoli di Stato 5% a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, L'ammontare di detto deposito cauzionale dovra' essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.
Art. 15
Art. 15.
L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'istituto
di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza, attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili.
La detta cessione dovra' avvenire mediante compilazione, da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna in quadruplice esemplare descrittivo degli armadi ceduti.
Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive
proroghe, l'Istituto dovra' restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della, cessazione del servizio.
Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.
L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'istituto
di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza, attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili.
La detta cessione dovra' avvenire mediante compilazione, da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna in quadruplice esemplare descrittivo degli armadi ceduti.
Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive
proroghe, l'Istituto dovra' restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della, cessazione del servizio.
Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.
Art. 16
Art. 16.
La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge che l'approva ed ha durata, fino al 31 dicembre 1950. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo triennio.
Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui
entrera' in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.
La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge che l'approva ed ha durata, fino al 31 dicembre 1950. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo triennio.
Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui
entrera' in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.
Art. 17
Art. 17.
La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure i
relativi allegati A) e B), sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.
Roma, addi' 19 ottobre 1949
Il Ministro per le finanze VANONI
Il presidente
dell'istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI
La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure i
relativi allegati A) e B), sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.
Roma, addi' 19 ottobre 1949
Il Ministro per le finanze VANONI
Il presidente
dell'istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo ti chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Convenzione valori bollati rivenditori secondari Sardegna-Allegato A
ALLEGATO A
(Art. 9 della convenzione)
Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Art. 9 della convenzione)
Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione valori bollati rivenditori secondari Sardegna-Allegato B
ALLEGATO B
(Art. 11 della convenzione)
PREVENTIVO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI ALLA DATA DEL 1 LUGLIO 1948
SPESA
Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.500.000 1) N. 3 impiegati magazzino centrale Sassari
2)" 1 impiegato magazzino ausiliario Cagliari
3)" 1 impiegato a Sassari
4)" 4 impiegati (calcolati per la 24 filiali)
Tot. 9 impiegati
Assicurazioni e trasporti............................ L. 1.000.000 Stampati, cancelleria, postali, ecc.................. " 375.000
---------
Totale spesa... L. 7.875.000
---------
ENTRATA
Provvigione L. 3,75% fino ad un importo di lire
250.000.000 vendita annuale presunta L. 210.000.000 L. 7.875.000
Il Ministro per le finanze VANONI
Il presidente
dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna
GINO FOLETTI