Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.
Articolo unico.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949.