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Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, relativo alla concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola.

Articolo unico.



Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".

La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI