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Promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo B del Corpo del genio civile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreto della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI