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Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Essa promuove, coordina e disciplina le attivita' delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

Art. 2.


Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta' nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1950
EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI