Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.
Art. 2.
I capitani e i maggiori frequentatori del 15° e 16° corso superiore tecnico di artiglieria, che a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, hanno iniziato o completato con ritardo gli esami finali dei corsi predetti, qualora abbiano superato gli esami stessi, sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, al servizio tecnico di artiglieria con decorrenza:
28 agosto 1943, se frequentarono il 15° corso;
1 dicembre 1943, se frequentarono il 16° corso.
Quelli di essi che hanno diritto al vantaggio di carriera di cui agli articoli 59, n. II, lettera d), e 61 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno considerati come se avessero acquisito il titolo al vantaggio stesso sotto le date di decorrenza dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria sopraindicate, ma l'eventuale promozione, in dipendenza del vantaggio, non comporta corresponsione di assegni arretrati.
Fra gli ufficiali frequentatori del 15° corso, che a suo tempo poterono sostenere tutte le prove di esame e quelli dello stesso corso che hanno sostenuto successivamente gli esami finali, sara' formata una graduatoria unica.
Art. 3.
La disposizione di cui all'art. 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.
Art. 4.
L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti e' effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.
In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI