Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri".
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 3.000.000 a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri".
Art. 2.
Alla spesa anzidetta verra' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore i giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI