Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' attribuita una indennita' mensile di lire 25.000 al presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e di lire 20.000 ai vice-presidenti del Comitato stesso.
Art. 2.
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato e' dovuta una indennita' integrativa di lire 200 per ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore.
Art. 3.
Al segretario del Comitato per l'assistenza alle adunanze e' dovuta, oltre il normale gettone di presenza, una indennita' integrativa di lire 10 per ogni pratica, definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire 4.600.00, risultante, per l'esercizio finanziario 1949-50, dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI