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Ricostituzione del comune di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.
Il Prefetto di Reggio Calabria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

Art. 2.


Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Campo Calabro saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli Organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro riunione.
Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sara' inquadrato nell'organico del comune di Campo Calabro, non potra' essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI