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Ricostituzione del comune di Cesinali, in provincia di Avellino.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il comune di Cesinali, aggregato a quello di Aiello del Sabato (Avellino), e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dell'aggregazione.
Il Prefetto di Avellino, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 2.


L'organico del personale del ricostituito comune di Cesinali e il nuovo organico del comune di Aiello del Sabato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti con i gradi relativi non potra' essere superiore a quello assegnato ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Aiello del Sabato e che sara' inquadrato nell'organico del comune di Cesinali, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI