Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.
Articolo unico.
Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.