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Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Societa' Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di lire 13.318.748 (lire tredicimilioni trecentodiciottomilasettecentoquarantotto) per provvedere al pagamento di quattro annualita' gia' scadute, della sovvenzione spettante a decorrere dall'esercizio 1944-45 alla Societa' Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.) in base all'art. 228 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la costruzione degli impianti di derivazione di acque a scopo irriguo ed industriale dai fiume Adige nell'ex comune di Pilcante.
La suddetta spesa sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.


In aggiunta ai limiti di impegno fissati con l'art. 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 3.329.687 (lire tremilioni trecentoventinovemilaseicentottantasette) per far fronte al pagamento delle altre undici annualita' della sovvenzione di cui al precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e fino al 1958-59.

Art. 3.


La spesa autorizzata con l'art. 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, e' ridotta di lire 16.648.435 (lire sedicimilioni seicentoquarantottomilaquattrocentotrentacinque).

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI