Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.
Articolo unico.
La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.