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Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari.

Art. 1.


Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131, in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.