Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1949-50.
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.