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Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 1.


E' autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.