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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Articolo unico.



E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1949-30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.