Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti assegnazioni:
lire 100.000.000, quale, concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la.
Ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
lire 3.30.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori (delle universita', degli istituti di istruzione, superiore degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 1.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, numero 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere L'istruzione nel popolo;
lire 1.000.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
lire 150.000.000 quale concorso straordinario dello Stato per il funzionamento dei patronati scolastici, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457;
lire 405.685.000, di cui ai capitoli 2941 a 253, quali spese per i servizi, gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.
Art. 3.
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla, legge 7 gennaio 1949, n. 5, affluiranno alla contabilita' speciale a favore dei provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio (decreto 23 giugno 1938, n. 1224.
Art. 4.
Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 10.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1949 al 30 giugno 1950
Parte di provvedimento in formato grafico
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