Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;. PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato e' libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.
Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e' abrogato.
Art. 3.
Il primo comma dell'art. 4 del citato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente:
"Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI