Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e' stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000.
Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo e' di L. 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1949
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - BERTONE - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI