Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione.
Art. 1.
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.