Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50.
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.