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Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalita' di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennita' di caro-pane e di altre spese.

Art. 1.


E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.