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Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca.

Articolo unico.



Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge 23 marzo 1940, n. 285, sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314, fino al 31 dicembre 1949.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per tonnellata.