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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento, nelle Casse dello Stato della somma, e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata, l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle iimposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.


Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno, 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cantine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e, straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformita' dell'annesso stato, di previsione (Tabella B).

Art. 4.


Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.


Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito ai favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 6.


I capitoli della parte passiva, del bilancio, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla Presente legge.

Art. 7.


Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.


E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo di L. 102.954.500 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.

Art. 9.


Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'art. 27, lettera a), del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1949-50, in L. 17.530.066.000.

Art. 10.


Per l'esercizio finanziario 1949-50 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, e' autorizzata in L. 623.520.500.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica, del lavoro italiano all'estero.

Art. 11.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 una assegnazione da parte del Tesoro di L. 250.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 12.


L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito per l'esercizio 1949-50 in L. 500.000.000.

Art. 13.


E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1949-50 nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli n. 481 e n. 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 14.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 una assegnazione da parte del Tesoro di L. 10.000.000 a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche.

Art. 15.


E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 1.500.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare.

Art. 16.


Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in L. 4.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 17.


Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive L. 5.700.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e di cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.

Art. 18.


Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dai regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni.
E' data facolta', altresi' al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.

Art. 19.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 420 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 20.


I residui risultanti al 1 luglio 1949 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa, per l'esercizio 1949-50, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 21.


E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa, previste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949, al 30 giugno 1950, e cioe':

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.222.783.209.200 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.396.914.561.815 Disavanzo effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . L. 174.131.352.615 Movimento di capitali
Entrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. L. 100.026.882.000 Spesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 132.985.850.742 Disavanzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.958.968.742 Riassunto generale
Entrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.322.810.091.200 Spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.5299.900.412.557 Disavanzo finale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 207.090.321.357
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 5 agosto 1949
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Tabella

TABELLA



Parte di provvedimento in formato grafico