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Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.

Art. 1.


Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.
Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffe' i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.
Quando il peso del caffe' o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.