Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, gia' prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, e' fissato al 31 dicembre 1949.
Art. 2.
La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PORZIO - SARAGAT - TREMELLONI - GIOVANNINI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - TUPINI - GONELLA - SEGNI - CORBELLINI - JERVOLINO - LOMBARDO - FANFANI - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI