Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Art. 2.
Il Consiglio nazionale del notariato:
a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli
notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che
riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
((f) elabora principi di deontologia professionale)).
Art. 2-bis.
((
1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.
))
Art. 3.
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.
Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attivita' ordinaria. In casi di urgenza, egli puo' esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.
Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.
Art. 4.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220))
Art. 7.
Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni,
scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8. Colui che e' eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, pero', venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la meta' dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo restera' in carica fino all'insediamento del Consiglio che sara' eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220)).
Art. 8.
((Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio)).
Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 9.
((Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona)).
La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.
Art. 10.
Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia.
Contro la validita' delle operazioni elettorali puo' essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.
Quando l'elezione sia stata annullata in fino o pie' collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.
Art. 11.
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano, per esercizio professionale.
Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220))
Art. 14.
Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sara' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durera' in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.
Art. 15.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
all. 1 - art. 1
ALLEGATO A
((TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO ==================================================================== Distretti di corti Numero dei di appello compresi componenti del ZONE REGIONALI in ciascuna zona Consiglio nazio- in ciascuna zona nale del notaria- to per ciascuna zona Piemonte e Valle d'Aosta Torino 2 Liguria Genova 1 Lombardia Milano e Brescia 2 Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia Venezia, Trieste e Trento 2 Emilia-Romagna Bologna 1 Toscana Firenze 1 Lazio Roma 2 Sardegna Cagliari 1 Marche e Umbria Ancona e Perugia 1 Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno) Napoli 1 Abruzzo e Molise L'Aquila e Campobasso 1 Puglia Bari e Lecce 1 Basilicata (con l'aggiunta della corte di appello di Salerno) Potenza e Salerno 1 Calabria Catanzaro e Reggio Calabria 1 Sicilia Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta 2 Totale. . . 20 ))
((TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO ==================================================================== Distretti di corti Numero dei di appello compresi componenti del ZONE REGIONALI in ciascuna zona Consiglio nazio- in ciascuna zona nale del notaria- to per ciascuna zona Piemonte e Valle d'Aosta Torino 2 Liguria Genova 1 Lombardia Milano e Brescia 2 Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia Venezia, Trieste e Trento 2 Emilia-Romagna Bologna 1 Toscana Firenze 1 Lazio Roma 2 Sardegna Cagliari 1 Marche e Umbria Ancona e Perugia 1 Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno) Napoli 1 Abruzzo e Molise L'Aquila e Campobasso 1 Puglia Bari e Lecce 1 Basilicata (con l'aggiunta della corte di appello di Salerno) Potenza e Salerno 1 Calabria Catanzaro e Reggio Calabria 1 Sicilia Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta 2 Totale. . . 20 ))