Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949.
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.