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Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della marina, della facolta' concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La facolta' indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI