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Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamita'.

Art. 1.


E' autorizzate la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'arti 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.