Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:
a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;
b) nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;
c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonche' di scuole e case comunali.
Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potra' essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Art. 3.
Le domande di sussidio di cui al precedente art. 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro il 31 dicembre 1949.
Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.
Le domande relative alle chiese ed agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato, per gli edifici di culto, dall'ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal prefetto.
La spesa ammissibile a sussidio non potra' eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.
Il pagamento dei sussidi concessi verra' effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.
Art. 4.
La cessione del sussidio da parte del beneficiario e' consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.
Art. 5.
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
Per conseguire le agevolazioni tributario, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della legge medesima.
Art. 6.
Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 e' prorogato al 30 giugno 1949.
Art. 7.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (quinto provvedimento).
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - VANONI - PELLA - Visto, il Guardasigilli: GRASSI